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COMMERCIALIZZARE CANI “DI RAZZA” SENZA PEDIGREE È REATO (facciamo un po’ di chiarezza)

  • Sara BorderStyle
  • 13 giu 2018
  • Tempo di lettura: 8 min

1. Che cos’è il Pedigree?

Il Pedigree è un documento che riporta l’elenco degli ascendenti paterni e materni di un cane, così come compare nei libri genealogici dell’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana, che si occupa di iscrivere i cani nei libri genealogici), pertanto nel Pedigree viene riportato l’albero genealogico del cane. In altre parole il Pedigree è il certificato di iscrizione ai libri genealogici, il documento ufficiale che testimonia che quel determinato cane appartiene veramente a quella razza. Per potere registrare un cane presso il Libro delle origini, bisogna che entrambi i genitori siano registrati e abbiano il Pedigree.

 

2. A cosa serve il Pedigree?

In Italia il Pedigree è l’unico certificato che può attestare l’appartenenza di un cane a una determinata razza, pertanto un cane senza Pedigree non può essere considerato di razza pura. Sul Pedigree, oltre agli ascendenti, si trovano i dati che identificano il cane: razza, genealogia, nome, numero di microchip, data di nascita, dati anagrafici dell’allevatore e del proprietario. Inoltre vi si trovano anche dati relativi ai premi vinti dagli antenati e, per le razze in cui è richiesto, il grado di displasia dell’anca e del gomito.

I cani senza Pedigree (e quindi non di razza) non possono partecipare alle manifestazioni ufficiali (esposizioni o prove di lavoro). Il pedigree, in definitiva, è il documento che attesta l’appartenenza del cane a una determinata razza (e che quindi, come vedremo in seguito, giustifica per legge il pagamento di un corrispettivo per l’acquisizione del cane) ma non solo, attesta l’assenza di determinate malattie genetiche nei genitori e negli ascendenti, e certifica il rispetto di tutta una serie di norme riproduttive volte a garantire una selezione coerente con il contenimento di malattie genetiche e congenite (molti “cagnari”, che non richiedono il pedigree per i propri cuccioli, e che quindi possono permettersi di non seguire le norme di riproduzione e selezione da esso derivanti, danno vita ad accoppiamenti tra linee di sangue o, per esempio, il cosiddetto double-merle, che possono causare non pochi problemi di salute al cucciolo).

 

3. Costo del Pedigree per l’allevatore

Una volta spiegato che cos’è il Pedigree e a cosa serve, andiamo a vedere più da vicino quali sono i passi che l’allevatore deve compiere per richiedere il Pedigree all’ENCI e quali costi dovrà sostenere. Quando l’allevatore mette in riproduzione due cani, dotati rispettivamente di pedigree, dovrà denunciare la cucciolata utilizzando due moduli:

  • Il primo modulo rappresenta la “denuncia di monta e nascita (Modello A)”. Esso è da compilare da parte del proprietario della fattrice e da presentare alla Delegazione ENCI competente per territorio (in cui sono verificabili fattrice e cuccioli) entro 25 giorni dalla data di nascita della cucciolata. La tariffa per tale modello è di 14.50€ a cucciolata (pertanto il costo va poi suddiviso per il numero dei cuccioli e la quota risultante va allocata ad ogni singolo cucciolo) e il pagamento è a carico dell’allevatore;

  • Il secondo modulo rappresenta la “denuncia di cucciolata con rilascio del certificato genealogico (Modello B)”. Esso deve essere compilato a cura dell’allevatore e deve essere presentato alla delegazione ENCI competente per territorio entro 90 giorni dalla data di nascita dei cuccioli. La tariffa per tale modello è di 20 euro a cucciolo.

Per ciascuna pratica (cioè per ogni cucciolo) è previsto il pagamento di €10,00 a titolo di diritto di segreteria, tuttavia, se l’inserimento delle pratiche avviene direttamente on-line (facoltà riservata ai soli soci allevatori) la tariffa per pratica si abbassa a € 8,50 (in vigore dal 1o gennaio 2015).

Possiamo concludere che il costo massimo (nel caso in cui la cucciolata sia di un solo cucciolo, e quindi la tariffa del Modello A sia interamente attribuita a quest’ultimo, e nell’ipotesi in cui l’allevatore non sia socio ENCI e quindi non possa caricare la pratica direttamente online), a cucciolo, a carico dell’allevatore per il pedigree ENCI, non supera i 44.50 euro (14,50 Mod.A + 20 Mod.B + 10 Costo Segreteria Pratica = 44.50 €).

Tutte le tariffe esposte sono consultabili direttamente sul sito ENCI a tale indirizzo:

http://www.enci.it/media/2250/tariffeistituzionali.pdf

 

4. Divieto di vendita di animali “di razza” senza Pedigree

Arrivati a questo punto della lettura abbiamo tutti i dati necessari per affrontare la disciplina della commercializzazione di animali di razza. In particolare il D.Lgs 529/92 è la norma che recepisce la direttitiva europea 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.

Partiamo dal chiarire l’apparente contraddizione contenuta nel titolo del paragrafo da me scelto, cioè “divieto di vendita di animali di razza senza pedigree”. Infatti, sulla base di quanto abbiamo esposto sul paragrafo dedicato a spiegare che cos’è il Pedigree, risulta evidente che, essendo il Pedigree l’unico documento in grado di attestare l’appartenenza del cane a una determinata razza, il cane senza Pedigree non può essere definito di razza, e allora cosa intendiamo dire quando specifichiamo che è vietata la vendita senza Pedigree di cani “di razza”, se il fatto stesso di non avere il Pedigree fa sì che essi non possano essere definiti di razza?. In realtà il problema non si pone perché il decreto definisce i requisiti perché la commercializzazione di animali di razza sia legale, pertanto il testo del decreto parla giustamente di cani di razza prevedendo che essi siano commercializzabili solo se in possesso di Pedigree e quindi solo se sono effettivamente di razza. Una volta compreso il testo della norma (che vedremo in seguito), e quindi capito che i cani di razza possono essere commercializzati solo se in possesso del Pedigree, possiamo, a rigor di logica, arrivare ad affermare che è quindi vietato commercializzare cani “di razza” senza Pedigree. La negazione introdotta da me (e da tanti altri che hanno voluto riassumere il decreto) nel momento in cui parlo di “divieto di commercializzazione di cani di razza senza pedigree” fa sì che nasca la contraddizione sovraesposta, tuttavia essa non esiste nella normativa che tratta esclusivamente i cani di razza indicando che possono essere commercializzati appunto solo quelli dotati di pedigree (e quindi ufficialmente di razza). A conferma di quanto appena detto vale la pena di leggere l’articolo 3 del D.lgs 529/92 che recita quanto segue:

“I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, originari dei paesi membri della comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali paesi.

I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ammette alla riproduzione animali in violazione delle prescrizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.”

In sostanza i cani sprovvisti di Pedigree non sono per legge ammessi alla riproduzione, pertanto la normativa esclude, vista l’illegalità del fatto, che in circolazione possano essere presenti cuccioli derivanti da genitori non di razza (e quindi sprovvisti di pedigree), ecco perché il D.Lgs specifica di disciplinare la vendita dei cani di razza.

Una volta specificato questo primo possibile intoppo a livello di comprensione, andiamo a leggere l’articolo 5 del D.Lgs 529/92 che riporta il fulcro della questione:

“É consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.

É ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l'esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse condizioni è ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.

Dalla lettura di tale articolo si arriva pertanto alla conclusione che possono essere commercializzati cani di razza solo se provvisti di Pedigree. Di conseguenza:

  • I cani non di razza perché provenienti da genitori non di razza (cioè genitori privi di Pedigree): non dovrebbero nemmeno esistere in quanto i cani senza pedigree non sono per legge nemmeno ammessi alla riproduzione (vedi art. 3 D.Lgs 529/92);

  • I cani non di razza perché (sebbene derivanti da genitori ammessi regolarmente alla riproduzione in quanto dotati di Pedigree) non provvisti di Pedigree (in quanto l’allevatore non l’ha per loro richiesto): non possono essere commercializzati (vedi art. 5 D.Lgs 529/92).

Sottolineo che, oltre che per il reato descritto dal decreto (punito con la sanzione riportata), l’allevatore che commercializzi un cane senza Pedigree garantendo la purezza della razza (cosa che solo il Pedigree può fare) è anche perseguibile per truffa. Ricordo inoltre, a tutti quelli che continuano a dar vita a questo tipo di cucciolate (cioè cucciolate senza Pedigree) che ciò significa, oltre che commettere un reato, accettare di non avere il controllo della riproduzione e assumersi il rischio di mettere al mondo cuccioli con patologie genetiche e congenite che, invece, la selezione fatta tramite Pedigree aiuterebbe a contenere.

Per il testo integrale del decreto:

http://www.anfi-lombardia.com/modules/dokuwiki/doku.php? id=normative%3Adlgs_529_1992&fb_source=message

 

5. Conclusione

Concludo dicendo che fare l’allevatore e prendersi l’impegno di far riprodurre il proprio cane è una cosa seria, e che tutti quelli che si apprestano a farlo dovrebbero avere a cuore la salute dei cani che accudiscono, dovrebbero perseguire la veridicità di quanto commercializzano, e dovrebbero iniziare a prendere sul serio il fatto di far venire al mondo dei cuccioli senza preoccuparsi che quest’ultimi siano sani e certificati.

Diffidate da chi vuole vendervi cani privi di Pedigree, sia che vi garantisca la purezza della razza o meno, in quanto oltre a commettere un reato, vi sta raccontando una marea di stupidaggini perché, come spero di aver dimostrato con questo breve file, se una persona alleva in maniera seria, non ha nulla da nascondere, e ci tiene alla salute dei propri cani, non avrà alcun problema a richiedere e a fornirvi il Pedigree, non esistono scuse, tantomeno quella del costo che fa lievitare il prezzo, perché, come ho esposto sopra, il Pedigree fa sostenere all’allevatore un costo veramente irrisorio, e i divari e gli sconti di prezzo che vi propongono sono insensati, sono un mero modo truffaldino e assolutamente falso di giustificare quello che stanno facendo.

Spesso il comportamento di queste persone, che “allevano” senza prendersi responsabilità e senza dare garanzie, commettendo reati, è dettato dal fatto che:

  • hanno qualcosa da nascondere, come accoppiamenti tra cani non di razza, o ancora tra linee di sangue o double merle (con conseguenti problemi di salute in capo ai cuccioli), e chi più ne ha più ne metta, e non vogliono prendersi alcuna responsabilità in merito;

  • oppure stanno perseguendo un reddito che la legge permette di non dichiarare. Infatti la legge definisce allevatori amatoriali quelli che detengono al massimo 5 fattrici e che non superano il limite dei 30 cuccioli annui, e tali allevatori amatoriali possono non dichiarare fiscalmente il reddito se dimostrano di non percepirne, e quindi se dimostrano che le spese superano gli introiti. Tuttavia, se tali limiti vengono superati, la legge definisce l’allevatore “professionale”, non più “amatoriale”, e lo obbliga ad aprire Partita IVA dando vita ad una vera e propria attività commerciale. Ma qui entriamo in tutt’altro discorso che non è il caso di approfondire in questa sede.

 

Mi sono dilungata anche troppo, perciò l’unica cosa che mi sento di aggiungere è non fatevi truffare ma acquistate in maniera consapevole e informata richiedendo sempre il Pedigree. E se ancora siete convinti di non essere interessati al Pedigree, almeno abbiate l’accortezza di non farvi truffare pagando un cane che per legge non può essere commercializzato. In fondo i canili e i rifugi sono pieni di cani in cerca di famiglia. Insomma, fate una scelta, non importa che essa sia acquistare un cane con Pedigree o ADOTTARE un cane senza Pedigree, quello che importa è che la facciate in modo consapevole, informato, coerente e intelligente. NON ACQUISTATE CANI SENZA PEDIGREE!!

SARA BORDERSTYLE


 
 
 

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